CASA IN COMUNE

Associazionismo e volontariato


Ad Aprile 2003 viene presentata ufficialmente la CASA IN COMUNE, struttura che ospita un numero impressionante di associazioni Alfonsinesi legate al volontariato, alla cultura, allo sport e al tempo libero. In questa particolare occasione il vice Sindaco Giovanni Vecchi scrive a tutti noi una lettera di presentazione che mi permetto qui di riportare per intero...



FRAMMENTI DI PACE


"Chiunque creda che tutti i frutti maturino contemporaneamente come le fragole, non sa nulla dell'uva. (Paracelsus)


Non si tratta di un semplice elenco di Gruppi o di Associazioni che compongono il tessuto sociale Alfonsinese, ma dei "frammenti" e delle traccie dell'impegno delle "comunita' alfonsinesi" fondato sul valore della gratuita' e del dono. E' l'espressione di quella... volonta' sociale di costruire insieme qulcosa di positivo per se e per gli altri sul piano assistenziale, sociale, culturale, artistico, sportivo. La condivisione di tale "buona volonta'" si esprime nel desiderio di conoscersi, di costruire quella "rete solidale" che offre significato all'esistere sociale.
E... allora non informazione soltanto o superficiale numerazione di gruppi e associaizoni, ma i "nodi" di una significativa rete sociale e culturale che rende creativo il consenso delle nostre relazioni... una "rete solidale" che non puo' che stimolare chi ha le responsabilita' amministrative a svolgere una fedele funzione di promozione, di incoraggiamento e soprattutto di valoriazzazione.... un costruire, organizzarsi in gruppo, in associazione, quelle azioni positive che generano fiducia e speranza, antidoto ad una guerra incomprensibile e tremendamente lacerante che si sta consumando tristemente proprio in questi giorni, col suo carico di sofferenza, di dolore, di risentimento. I frammenti di impegno e di solidarieta' ben radicati nel nostro territorio, diventano allora... "frammenti di pace"!

Giovanni Vecchi
vice Sindaco
Assessore ai Servizi Sociali



...e noi siamo una di queste associazioni...

l'ALFLUG!



 

STATUTO

Art. 1)
E' costituita con sede in Alfonsine, un'associazione culturale, di promozione Sociale, che assume la denominazione "ALFLUG".

Art. 2)
L'Associazione svolge attività nei settori: culturali, formazione, politiche sociali, senza finalità di lucro, attraverso lo studio dei sistemi operativi.

Art. 3)
Sono compiti dell'Associazione:

    • Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei Cittadini;
    • Favorire l'estensione di attività culturali e di forme consortili tra Circoli ed altre Associazioni democratiche;
    • Organizzare iniziative, servizi, attività culturali a soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci;

Art. 4)
Il numero dei Soci è illimitato; All'Associazione possono aderire tutti i cittadini Italiani e Stranieri. Fino al compimento del 18° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Art. 5)
Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità:

    • Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, telefono, E-mail;
    • Dichiarare di attenersi al presente Statuto, al Regolamento Interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.
    • Rilascio di approvazione al trattamento dei dati personali, e il loro libero utilizzo all'interno dell'Associazione e per tutti gli scopi associativi.


E' compito del legale rappresentante dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, e la relativa iscrizione al libro soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "Socio". Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso scritto, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6)
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo Socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro l'anno sucessivo all'iscrizione del Socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7)
I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le mainifestazioni indette dall'Associazione stessa.

Art.8)
I Soci sono tenuti:

    • Al pagamento delle tessere sociali, come da Regolamento Interno.
    • All'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della Cassa Sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9)
I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

    • Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
    • Quando si rendano morosi nel pagamento della Tessera e delle quote Sociali;
    • Quando, in qualunque modo, arrechino danni materiali o morali all'Associazione.
    • Quando si svolgono altre attività che pregiudichino l'immagine stessa dell'Associazione, ovvero ostacolino altrimenti il raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il Socio da ogni attività dell'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I membri radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10)
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

    • Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
    • Dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
    • Dal fondo di riserva.

Art. 11)
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, nè sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile, nell'anno in corso.

RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Art. 12)
Il rendiconto economico (bilancio) comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 13)
Il residuo attivo del bilancio, rimane a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature, o altrimenti messo a disposizione della prima Assemblea utile.

ASSEMBLEA

Art. 14)
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con almeno 10 giorni di preavviso e comunicate ad ogni Socio tramite mezzo di comunicazione idoneo. L'avviso dovrà riportare data, luogo ed ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 15)
L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile sucessivo.

Essa:

    • Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
    • Elegge il Presidente dell'Associazione;
    • Elegge il Consiglio Direttivo;
    • Elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
    • Approva il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo;
    • Approva gli stanziamenti per le iniziative previste dagli articoli 3 e 13 del presente Statuto.

Art. 16)
L'Assemblea straordinaria è convocata:

    • Tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
    • Quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei Soci, il motivo della richiesta compare nell'Ordine del giorno. L'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17)
In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci.

In Seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 18)
Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto od al Regolamento Interno è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei Soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art. 19)
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano od a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali.

Art. 20)

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; il Presidente nomina un Segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su un apposito registro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21)
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti tra i Soci e rimane in carica un anno.

Art. 22)
Il Consiglio è composto dal Presidente e dagli altri membri eletti dall'Assemblea; elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità agli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, o gli altri Consiglieri, potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico, se debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 23)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art. 24)
Il Consiglio Direttivo deve:

    • Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
    • Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    • Redigere i rendiconti economici (bilanci);
    • Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
    • Approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
    • Formulare il Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    • Deliberare circa la sospensione e l'espulsione dei Soci;
    • Favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominato. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 25)
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

IL PRESIDENTE

Art. 26)
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano ad un componente l'Ufficio di Presidenza, in primis il Vice Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità delle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea, firma tutta la corrispondenza che viene spedita dal Circolo, sopraintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27)
La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei Soci presenti all'Assemblea la cui validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.

Art. 28)
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'Art. 17 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il Patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o di fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190, L. 23/12/96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.